Gentilissimi colleghi ho ritenuto opportuno inviarvi un ordine del giorno di direttivo da votare per le vie brevi tramite la posta certificata e/o tramite invio di lettera firmata con la copia di un vostro documento a sua volta controfirmato. Tali decisioni saranno poi rettificate nel primo consiglio direttivo presso una località nazionale da svolgersi nel2011.
ODG
Il primo punto riguarda l’informativa inerente l’accettazione (poi Vincenzo ci dirà il termine giuridicamente più corretto) che dovrà essere inviata a Bruxelles di alcuni articoli della “Carta Europea” poi inseriti nella “Costituzione Europea” firmata ad ottobre del 2004.
Questo ci permetterà di poter aumentare la nostra visibilità e riconoscibilità come Società Professionale anche nel campo della tutela professionale. Gli articoli ai quali la SPOPSAM si riconosce, così come da approvazione generica di massima iscritta nel nostro statuto, sono i seguenti:
A) Costituzione Europea.
ARTICOLO I-17
Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento L’Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
ARTICOLO II-72 (ex art. 12 della Carta Europea)
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
…. omissis ….
ARTICOLO II-73 (ex art. 13 della Carta Europea)
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
ARTICOLO II-74 (ex art. 14 della Carta Europea)
Diritto all’istruzione
1. Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
…. omissis ….
ARTICOLO II-75 (ex art. 15 della Carta Europea)
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
…. omissis ….
Il secondo punto riguarda alcuni aspetti legali che bisognerebbe inserire sul sito.
1) Norme sulla raccolta dei dati: informativa e consenso.
In base all’art. 23 del D.Lgs.n.196/2003 il trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato (e cioè del ‘cliente/atleta, o cliente/società sportiva e/o federazione sportiva’).
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state date all’interessato per iscritto, oppure verbalmente le seguenti informazioni (art. 13 del D.Lgs. 196/2003):
• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
• le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
• i diritti di cui all’art. 7 ;
• gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
Il consenso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
IN SINTESI
E’ necessario sottoporre al cliente:
1) L’informativa relativa al trattamento dei dati (la si può fornire anche verbalmente).
2) Il modulo per la firma del consenso dell’interessato al trattamento dei dati. All’interessato ne sarà rilasciata una copia (se l’informativa è stata fornita verbalmente, ciò deve essere esplicitato nel modulo suddetto).
Nel caso in cui i dati trattati riferibili a persone minorenni o a soggetti per i quali sia stata accertata giudizialmente l’incapacità di agire (interdetti o inabilitati) il consenso deve essere richiesto agli esercenti la potestà genitoriale o tutoria, oppure a un parente o a un convivente, oppure al legale responsabile della struttura presso la quale sia stato affidato.
Obbligatorietà del consenso scritto
E’ sempre necessario raccogliere il consenso scritto dell’interessato quando:
– s’intende comunicare i suoi dati anche ad un solo soggetto esterno;
– si deve adempiere ad obblighi previsti da leggi e regolamenti nei confronti di soggetti che svolgono prestazioni o servizi a favore dell’interessato (assicurazioni, medico curante, ecc.).
– si effettui il trattamento dei dati sensibili del cliente mediante appunti scritti o inserimento dei dati sul proprio computer (redazione di resoconti, valutazioni, ecc.).
Facoltatività del consenso scritto
Il consenso scritto non è necessario:
– per finalità di ricerca scientifica, quando i dati siano stati resi anonimi;
– per ottemperare ad obblighi di legge come nel caso di ricevute fiscali;
– quando lo psicologo o lo psicoterapeuta non redigano resoconti o valutazioni scritte del cliente, ma si limitino al solo ascolto.
I diritti del Cliente
L’interessato ha il diritto di controllare i dati che lo riguardano, di chiederne la rettifica, di opporsi al trattamento degli stessi.
Si tratta però dei soli dati che lo riguardano forniti da lui stesso o da terzi. La legge sulla privacy, in ogni caso, non obbliga il titolare del trattamento dei dati a consentire l’accesso del cliente ad altri dati, quali, ad esempio, valutazioni, resoconti, ecc. elaborati dallo psicologo.
2) Regolamento di individuazione dei criteri per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati personali relativi agli iscritti alla SPOPSAM.
Art. 1
La SPOPSAM, preso atto che gli albi professionali sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti agli albi stessi, definisce con il presente regolamento, in ottemperanza all’art. 61 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la comunicazione e la diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili, non direttamente riferibili allo svolgimento di attività istituzionali.
Art. 2
I dati personali, ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.lgs 196/2003 possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica.
Rientra nelle facoltà della SPOPSAM la menzione di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
Ai sensi del medesimo articolo, sulla scorta di quanto indicato nel 1° comma, la SPOPSAM può scegliere di pubblicare l’Albo, oltre che in forma cartacea, anche sul sito internet istituzionale e su altro supporto elettronico.
Il CD della SPOPSAM, su richiesta del singolo iscritto, può integrare i dati riportati sull’Albo con i recapiti telefonici, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del professionista; ciò in ottemperanza al comma 3 del citato art. 61 D. Lgs 196/2003.
Art. 3
La SPOPSAM, in ottemperanza al comma 4 dell’art. 61 del D.Lgs 196/2003, su esplicita richiesta scritta degli iscritti, è abilitato a fornire a terzi i dati relativi all’indirizzo postale per l’invio di materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
A tale scopo i dati degli iscritti, che ne abbiano dato espressa autorizzazione scritta, vengono raccolti in un apposito indirizzario che sarà fornito ai terzi richiedenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) la richiesta di indirizzario indichi esplicitamente lo svolgimento dei fini per i quali sarà realizzato il trattamento dei dati
b) alla richiesta sia allegato il materiale che sarà effettivamente oggetto di spedizione
c) il responsabile del trattamento si impegni espressamente a non utilizzare i dati forniti per fini diversi da quelli indicati e che effettui, inoltre, il trattamento dei dati nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare nell’art. 7.
L’invio degli indirizzi postali degli iscritti avverrà a mezzo posta elettronica.
Il CD della SPOPSAM potrà valutare la possibilità di richiedere una cifra di indennizzo del lavoro di predisposizione dei dati da inviare.
Punto 3 Rinnovo associazione: anche per quet’anno manterrei l’iscrizione alla SPOPSAM ad euro
30,00.
Punto 4 Attività promozionale: come già accennato nella riunione di Roma sarebbe utile iniziare ad organizzare per l’anno 2011 una serie di manifestazioni/convegni in ogni regione da noi rappresentata per rendere visibile la nostra attività professionale. Ricordo che Franco Faggioli si è altresì impegnato per cercare di organizzare un convegno interregionale a Bologna, mentre la collega dott.ssa Sopetto pensava di organizzare un convegno nazionale dove confrontarsi sulle attività svolte nelle diverse regioni.
Punto 5 Sito: sarebbe utile valorizzare il sito pubblicizzando e rendendo visibili le attività che vengono svolte in regione dai nostri associati e dalla SPOPSAM.
Punto 6 Commissione SPOPSAM-FIGC lega nazionale dilettanti: incaricare i colleghi dr. Aldo Zerbini, della cui professionalità e conoscenza del mondo federale del calcio siamo tutti a conoscenza, ed il dr. Aldo Grauso, attualmente membro del Comitato Regionale FIGC LND, di essere i referenti, coordinandosi tra di loro e riferendo alla Presidenza ed al CD, della SPOPSAM con la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.
Il Presidente Nazionale SPOPSAM
Diego Polani